Descrizione
IL SINDACO
CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel
territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade pubbliche;
RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitano l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;
CONSIDERATO che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico-sanitari e di pericolo per la viabilità;
RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali e vicinali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
RITENUTO, altresì, necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti, che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;
PRESO ATTO della nota dell'ASTRAL S.p.a. del 15/12/2023, prot. n. 8511, con oggetto "segnalazione di carenza di manutenzione del verde su aree private, ripe, opere di sostegno, mancanza di manutenzione su diramazioni — azioni per la prevenzione di rischio idrogeologico";
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 24/06/2016;
VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
VISTI il D.Lgs. 285/92 e il D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 50-54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DISPONE che l'Ufficio Tecnico Comunale “Settore Viabilità e lavori pubblici” e la Polizia Locale saranno incaricati della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.
Tutto ciò premesso
ORDINA
1) ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade in concessione ASTRAL, ANAS, comunali, vicinali di uso pubblico ed ai binari ferroviari dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, a:
1.1. taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di metri 5,00 (cinque) dal manto stradale;
1.2. potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade in concessione ASTRAL e ANAS, lungo i binari ferroviari, vie comunali e vicinali che pregiudichino la pulizia ed il decoro, la viabilità, la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dalle norme vigenti, per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati, o esistenti in terreni laterali o ramaglie, fogliame di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
1.3. mantenimento delle aree oggetto della presente ordinanza pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica, al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
1.4. la rimozione, periodica delle ramaglie e foglie cadute su marciapiedi e piani viabili, per effetto di intemperie o altra causa;
1.5. la pulizia dei fossi fiancheggianti le strade, da ingombri che non favoriscono lo scorrimento libero delle acque reflue;
1.6. Abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
2) ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolino il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.
RENDE NOTO CHE
1. L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle richiamate normative. Gli agenti di Polizia Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza;
2. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
3. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione da € 173,00 a € 694,00, oltre le spese previste, o necessarie a far effettuare da parte di questo Ente e con mezzi idonei, la potatura delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale;
4. La presente ordinanza verrà affissa all'Albo pretorio comunale on-line, e ne verrà data ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione locale (bacheche pubbliche, sito internet);
5. Nel caso in cui intervenga ulteriore diffida ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi
AVVERTE CHE
Avverso la presente ordinanza a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1991, n. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n, 1034, è ammesso ricorso:
· Ricorso gerarchico al Commissariato di Governo entro 30 giorni dalla notificazione;
· Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
· Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare motivato ricorso al Presidente della Repubblica italiana entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
DISPONE
Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.
La trasmissione alle seguenti Autorità e soggetti:
· Provincia di Frosinone;
· Ufficio tecnico comunale;
· Polizia Locale;
· Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano;
· Polizia stradale;
· ASTRAL;
· ANAS;
Villa Santa Lucia, 29.04.2025
IL SINDACO
Orazio CAPRARO
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2025, 12:09